Da un minimo di 500 euro ad un massimo di 40mila euro: a tanto ammonteranno le multe per il mancato rispetto delle disposizioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari a seguito dell’entrata in vigore, il 9 maggio prossimo, del Decreto Legislativo n. 231 del 15 dicembre 2017 che dispone la disciplina sanzionatoria per le violazioni al regolamento comunitario in materia (n. 1169/11).
Proprio per fornire alle imprese un utile aggiornamento normativo, il Gruppo aziende alimentari e bevande di Confindustria Udine ha organizzato a palazzo Torriani un apposito seminario dal titolo “Etichettatura dei prodotti alimentari: aggiornamento normativo e regime sanzionatorio”. I lavori sono stati introdotti dal capogruppo Stefano Toppano che, nel sottolineare il notevole impatto sanzionatorio del Decreto legislativo, ha esortato le imprese del settore ad applicare correttamente le disposizioni in tutte le fasi della filiera alimentare per evitare spiacevoli conseguenze.
Al convegno di Confindustria sono intervenuti, in qualità di relatori, Paolo Patruno, esperto sulle tematiche dell’informazione ai consumatori, e Tiziana Populin, responsabile della sede distaccata di Udine dell’Ispettorato Repressioni Frodi Agroalimentari del Ministero delle politiche agricole.
Con il nuovo provvedimento legislativo sono state adeguate le disposizioni nazionali in merito al lotto degli alimenti, alla vendita di alimentari non preimballati tramite distributori automatici o previo frazionamento ed alla vendita dei prodotti non destinati al consumatore finale (B2B). Da ultimo, la Commissione UE ha dettato dei chiarimenti (comunicazione n. 2017/C 393/05) in merito anche alla corretta applicazione dell’obbligo di dover indicare la quantità degli ingredienti nell’etichetta.
Il dottor Patruno, dopo una disamina generale della normativa di settore a partire dal regolamento (UE) n. 1169/11 e dalle successive circolari e decreti nazionali, si è soffermato sugli aggiornamenti normativi introdotti dal D. Lgs. n. 145/17 riguardante la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento, ma soprattutto sul contenuto del D. Lgs. n. 231/17 per gli aspetti sulla definizione del lotto di produzione, della vendita di alimenti non preimballati tramite distributori automatici, i quali devono riportare in modo visibile la denominazione, l’elenco degli ingredienti, degli allergeni, il nome o ragione sociale e la sede del gestore; sempre per gli alimenti non preimballati, è previsto che le informazioni nutrizionali debbano essere esposte in prossimità dei banchi di vendita dei prodotti di gelateria, pasticceria e panetteria, nonché per le bevande vendute tramite spillatura ed i prodotti dolciari venduti a pezzo.
Da parte sua, la dottoressa Populin ha illustrato i contenuti prettamente sanzionatori del D. Lgs. n. 231/17; nel dettaglio, le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore attraverso l’etichetta, la pubblicità ed alla presentazione del prodotto, inteso anche come contesto in cui esso è esposto. La violazione delle disposizioni generali sull’etichettatura è sanzionata da 3mila a 24 mila euro, colpendo l’operatore del settore alimentare in senso ampio, compreso quindi anche il distributore.
In sostanza, il decreto n. 231/17 prevede una gradualità delle sanzioni a seconda della gravità delle violazioni, tenendo conto dei principi della tutela della salute del consumatore che: non deve essere indotto in errore e deve poter fare delle scelte consapevoli su alimentari tracciabili e accompagnati dalle opportune informazioni.