16/01/2018
Proroga del super e iper-ammortamento
L’art. 1, commi da 29 a 36 della Legge di Bilancio 2018 dispone la proroga di due importanti misure di incentivo per gli investimenti in beni strumentali quali il “super-ammortamento” sugli acquisti di beni strumentali e le misure in favore dei processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, c.d. “iper-ammortamento”.
SUPER-AMMORTAMENTO
Il comma 29 proroga, con alcune modifiche, la disciplina del super-ammortamento introdotta dall’articolo 1, commi 91 - 94 e 97 della Legge di Stabilità 2016, già oggetto di proroga con l’articolo 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2017. Tale incentivo riconosce ai soggetti titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni una maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni oggetto di investimento, con riferimento alle sole imposte sui redditi (IRES e IRPEF).
Per effetto delle modifiche in commento l’ambito temporale di applicazione del super-ammortamento è stato esteso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, restano validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari diramate nel 2016 e nel 2017 (circolari n. 12/E e 23/E del 2016, e n. 4/E del 2017). Pertanto, le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; mentre qualora l’investimento sia realizzato mediante appalto, le spese di realizzazione dell’investimento agevolato si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
La Legge di Bilancio 2018 proroga la disciplina del super ammortamento con due sostanziali differenze.
La prima novità, riguarda l’entità dell’agevolazione spettante sugli investimenti effettuati nel 2018, poiché si prevede che la maggiorazione spetterà nella misura del 30% del costo di acquisizione del bene strumentale, in luogo del 40% riconosciuto dalla disciplina previgente.
Tale riduzione non dovrebbe trovare applicazione con riguardo agli investimenti per i quali l’impresa abbia concluso un contratto e corrisposto un acconto pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2017, e il bene sia stato consegnato entro il 30.6.2018, poiché in tali casi dovrebbe rendersi applicabile la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2017.
A tale riguardo, si segnala che l’Agenzia delle Entrate in un recente chiarimento (risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017) ha riconosciuto la possibilità di fruire del super-ammortamento beneficiando della proroga al 30 giugno 2018, anche nelle ipotesi di variazione delle modalità di acquisizione del bene intervenute oltre il termine del 31 dicembre 2017.
A nostro avviso, pertanto, l’applicazione del super-ammortamento agli investimenti agevolabili effettuati nel corso 2018 dovrebbe essere la seguente:
PERIODO DI |
CONDIZIONI DA RISPETTARE |
MAGGIORAZIONE |
Dal 1/1/2018 al |
Entro il 31/12/2017 l’ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione |
40% |
Dal 1/1/2018 al |
Assenza di una delle due condizioni indicate nel punto precedente |
30% |
Dal 1/7/2018 al |
A regime |
30% |
Dal 1/1/2019 al |
Entro il 31/12/2018 l’ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione |
30% |
La seconda novità concerne l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione.
È infatti previsto che siano esclusi dall’agevolazione i mezzi di trasporto a motore individuati nell’articolo 164, comma 1 del TUIR, quali aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, a prescindere dalle modalità di impiego. La predetta esclusione, ovviamente, trova applicazione con riguardo agli investimenti che si realizzeranno nel corso del 2018.
Alla luce delle modifiche operate non sono agevolabili le acquisizioni di veicoli:
- utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa (es. autoscuole) o adibiti ad uso pubblico (lett. a del TUIR);
- concessi ai dipendenti in uso promiscuo (lett. b-bis, TUIR), a disposizione per usi diversi dai precedenti (lett. b, TUIR).
Restano, invece agevolabili, gli autoveicoli individuati dall’articolo 54, comma 1 del DLGS n. 285/1992 (c.d. Codice della strada) non espressamente richiamati dall’articolo 164, comma 1 del TUIR, quali: autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale, mezzi di opera.
IPER-AMMORTAMENTO
I commi da 30 a 36 dispongono la proroga di un anno del cd. iperammortamento.
Tale agevolazione, fruibile solo dai soggetti titolari di reddito di impresa, consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di specifici beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello “Industria 4.0”, inclusi nell'allegato A) della Legge di Bilancio 2017.
Per effetto delle modifiche operate dalla Legge di Bilancio 2018, il beneficio fiscale viene riconosciuto anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il comma 31 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017). Si ricorda che possono accedere a tale beneficio solo i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento sui beni materiali di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017.
Il comma 32 amplia l’elenco dei beni immateriali strumentali compresi nell’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 connessi ai processi di Industria 4.0.
In particolare, vengono aggiunte le seguenti voci:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Il comma 33 conferma gli obblighi documentativi già richiesti dalla Legge di Bilancio 2017, ai fini dell’applicazione dell’iper ammortamento. Pertanto, l’impresa sarà tenuta ad acquisire, entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso e può essere fruita l’agevolazione, una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il comma 34 conferma che le predette discipline agevolative, non trovano applicazione agli investimenti in beni strumentali aventi un coefficiente di ammortamento tabellare (D.M. 31 dicembre 1988) inferiore al 6,5%, nonché agli investimenti in fabbricati e costruzioni e a quelli indicati nell’allegato 3 della Legge di Stabilità 2016 (ossia: le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento).
Le disposizioni contenute nei commi 35 e 36 riconoscono la possibilità di continuare a fruire dell’iperammortamento anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con beni più performanti, nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto secondo il modello Industria 4.0.
Tale beneficio è subordinato alla condizione che nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
1. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A;
2. attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le ordinarie regole
Tale possibilità è riconosciuta sia per gli investimenti da realizzare nel 2018, sia per quelli già effettuati nel 2017.
Nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio fiscale calcolato in origine dovrà essere ridotto in corrispondenza del minore costo agevolabile.
Con l’occasione si ricorda che Confindustria Udine:
- ha stipulato apposite convenzioni per i servizi di attestazione e perizia di conformità;
- ha attivo lo Sportello Iperammortamento gratuito di orientamento fiscale e tecnologico alle imprese.
Per ulteriori informazioni sullo sportello Iperammortamento e sulle convenzioni è possibile rivolgersi a (in ordine alfabetico):
Dr.ssa Serena Barbieri, tel. 0433 2041, e-mail: barbieri@confindustria.ud.it
Ing. Franco Campagna, tel. 0432 276202, e-mail: campagna@confindustria.ud.it
Dr. Marcello Orsatti, tel. 0432 276248, e-mail: orsatti@confindustria.ud.it .
(FC)