Destinatari
Tutti gli interessati alla gestione dei rifiuti in azienda.
Finalità
Entro il 25 marzo 2025, i produttori di aggregato recuperato devono presentare all'autorità competente, un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di adeguare i propri impianti alla nuova normativa, il Decreto Ministeriale 28.06.2024, nr. 127 - Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. Onde evitare di trovarsi impreparati e con impianti non conformi al nuovo dettato normativo, è necessario fare il punto sulla nuova disciplina, per sfruttare tutte le opportunità ed occasioni di sviluppo professionale e commerciale che questa offre ed altresì evitare di incorrere in violazioni, anche meramente formali, con rilevanti conseguenze per le imprese e gli operatori del settore.
Contenuti
Oggetto e finalità.
Definizioni.
Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
Utilizzabilità dei materiali recuperati.
Responsabilità e sanzioni.
Docenti
Claudio Freddi
Ispettore del Corpo forestale regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, Responsabile del Nucleo operativo per attività di Vigilanza Ambientale territoriale (NOAVA)