Il recupero dei rifiuti inerti alla luce del nuovo regolamento EoW

Aspetti giuridici, pratici ed operativi

Destinatari

Tutti gli interessati alla gestione dei rifiuti in azienda.

Finalità

Entro il 25 marzo 2025, i produttori di aggregato recuperato devono presentare all'autorità competente, un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di adeguare i propri impianti alla nuova normativa, il Decreto Ministeriale 28.06.2024, nr. 127 - Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. Onde evitare di trovarsi impreparati e con impianti non conformi al nuovo dettato normativo, è necessario fare il punto sulla nuova disciplina, per sfruttare tutte le opportunità ed occasioni di sviluppo professionale e commerciale che questa offre ed altresì evitare di incorrere in violazioni, anche meramente formali, con rilevanti conseguenze per le imprese e gli operatori del settore. 

Contenuti

Oggetto e finalità.
Definizioni.
Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
Utilizzabilità dei materiali recuperati.
Responsabilità e sanzioni.
 

Docenti

Claudio Freddi
Ispettore del Corpo forestale regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, Responsabile del Nucleo operativo per attività di Vigilanza Ambientale territoriale (NOAVA)

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